Con una corsa contro il tempo, il Parlamento ha approvato la riforma del mercato del lavoro. La nostra Associazione ha seguito con grande attenzione il tema del lavoro accessorio, in quanto la proposta governativa, che riportiamo, prevedeva di limitarne l’uso alle attività senza fini di lucro. Attraverso una forte sinergia dell’ANESV con le associazioni di categoria dei pubblici esercizi e del turismo, sono stati presentati emendamenti alla proposta governativa, che hanno parzialmente limitato il danno, consentendo di avvalersi ancora dei buoni lavoro.

Tre i temi che interessano maggiormente il settore: il contratto a tempo determinato, il lavoro intermittente e il lavoro accessorio. La riforma varata il 27 giugno prevede che, per quanto riguarda il contratto a tempo determinato cambia la durata massima del primo, che da 6 passa a 12 mesi, con la possibilità per le aziende di omettere la causale e di utilizzare una ‘franchigia oggettiva’ in determinate situazioni organizzative, come per esempio una start up o un progetto speciale di durata incerta ed eventualmente rinnovabile. Vengono allungate le pause obbligatorie fra un contratto e l’altro, ovvero 60 giorni per i contratti fino a sei mesi (prima erano 10 giorni), 90 giorni per i contratti più lunghi (prima erano 20 giorni). Inoltre Il contratto diventa a tempo indeterminato anche se:

•contratti fino a sei mesi – se il rapporto dura oltre il 30esimo giorno dalla scadenza (prima erano 20 giorni)

•contratti più lunghi – se il rapporto dura oltre il 50esimo giorno (prima erano 30 giorni)

Anche in questo caso i contratti collettivi di lavoro possono prevedere riduzioni di questi periodi per particolari esigenze organizzative (come l’avvio di una nuova attività o il lancio di un prodotto o servizio innovativo). E’ stata introdotta una maggiorazione dell’1,4% sugli oneri previdenziali, a carico del datore di lavoro. Il contratto di lavoro intermittente (o lavoro a chiamata), diventa applicabile ai lavoratori over 55 anni e under 24 (ma in questo caso la prestazione lavorativa deve essere svolta entro i 25 anni) E’ stata tuttavia introdotta l’obbligatorietà della comunicazione preventiva alla Direzione del Lavoro tramite fax , sms o email. Quanto al lavoro accessorio, a seguito dell’attività delle commissioni parlamentari, è stata ripristinata la possibilità di un utilizzo nelle imprese, anche se con il limite, per il lavoratore di 5.000 euro l’anno e, nel caso delle imprese commerciali , di 2.000 euro per ogni committente. Altra novità è la previsione che i compensi percepiti mediante i vouchers, sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò consentirà ai lavoratori extracomunitari di fare valere i lavori occasionali eventualmente prestati.

Si vuole giungere infine ad una individuazione del valore orario del voucher, la cui definizione è stata rimessa ad un decreto del Ministero del lavoro. Tra gli altri aspetti interessati dal provvedimento, per i tirocini formativi e di orientamento è stata esclusa l’ipotesi della delega legislativa, ma il ruolo delle Regioni è stato rafforzato con la previsione di un accordo per la definizione di linee guida condivise tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata. E’ stato previsto, inoltre, l’obbligo di corrispondere una congrua indennità agli stagisti.