Una gran buona notizia per il settore, grazie all’impegno di Parchi Permanenti Italiani. Nel decreto approvato ieri in Consiglio dei Ministri i “parchi tematici” sono citati come beneficiari dei contributi e crediti d’imposta tratti dal PNRR.

Ad oggi il testo include i “parchi tematici”, con una terminologia non tecnica. C’è la possibilità di emendare il testo nel corso dell’iter per la conversione in legge e ci impegneremo fortemente per estendere la misura alle altre tipologie di parchi.

Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per il 2021

 CAPO I – Turismo

ART. 1.

(Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche)

1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR misura 4.2.1, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, in relazione a uno o più interventi di cui al comma 5, un credito di imposta nella misura dell’80 per cento delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5.

2. Per i medesimi interventi e destinatari indicati al comma 1, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per un importo massimo pari a 40.000 euro fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta di cui al comma 1. Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

a) fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti dall’articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l’imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

… omissis…

4. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.

5. Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese sostenute, ivi incluso il servizio di progettazione, per eseguire, nel rispetto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18, i seguenti interventi:

a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;

b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;

c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b); (ndr manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia);

d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;

e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.