E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Turismo l’Avviso del 7 maggio 2024 relativo alla misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”. Grazie all’attività di Parchi Permanenti Italiani tra i beneficiari sono ricompresi – per la prima volta esplicitamente – non solo i parchi tematici, ma anche i parchi acquatici e faunistici. Le domande si potranno presentare dal 1° al 31 luglio p.v..
L’investimento minimo finanziabile è di 500.000 euro.
Queste le tipologie di investimento sostenute dal fondo:
“a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
3. I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti:
a) essere compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente;
b) essere organici e funzionali all’attività esercitata dall’impresa proponente;
c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo. Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di 11 permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda;
d) essere realizzati nell’ambito di una o più delle unità locali dell’impresa proponente ubicate nel territorio nazionale; e) comportare spese ammissibili, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e non superiori a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER;
f) essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva;
g) non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
h) essere avviati entro e non oltre 3 mesi dalla data di stipula del Contratto di finanziamento e conclusi entro il 31/12/2025.
La data di avvio è quella definita al precedente punto c), la data di conclusione è la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga del termine di avvio, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi ai sensi del successivo articolo 12, comma 1, lettera e).
4. I Programmi di investimento devono essere conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH) e di apportare un contributo sostanziale (cfr Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente – DNSH) a norma dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852”.
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