Nuove disposizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI). E’ stato emanato infatti il Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011 n. 151, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
in sostanza sono soggetti all’obbligo di rilascio del CPI i :
“Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia carattere pubblico o privato, con capienza superiore a 100 posti, ovvero di superficie lorda, in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico ”
Ai fini del rischio i luoghi e locali di spettacolo sono classificati di tipo A (fino a 100 persone), B (da 100 a 200 persone) e C (oltre 200 persone). I teatri sono di tipo A (fino a 25 persone presenti) di tipo B ( da100 a 200 presenti) e di tipo C (oltre i 200 presenti) mentre i magazzini e laboratori a servizio di tali strutture sono classificati di tipo B (da 200mq a 2.000mq) e di tipo C (oltre i 2.000mq).
Quanto agli adempimenti:
– Per le attività a basso rischio (A), viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
– per le attività a medio rischio (B) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
– per le attività ad alto rischio (C) , la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.
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