Un articolato parere dell’Ufficio legislativo del ministero del turismo aiuta a fare chiarezza sulla inclusione dei parchi di divertimento tra le imprese turistiche. Nel corso della elaborazione del Codice del Turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) era stata previsto che le strutture che rappresentiamo fossero considerate a tutti gli effetti imprese turistiche. Da anni sosteniamo infatti che le nostre attività, pur considerate attività di spettacolo, hanno innegabili relazioni con il mondo dell’offerta turistica. Nella versione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la espressione era stata misteriosamente cancellata. Abbiamo chiesto spiegazioni al ministero che, con la nota che pubblichiamo, chiarisce due aspetti, il primo è che nella elaborazione del testo normativo i parchi di divertimento non avevano ottenuto l’inclusione tra le imprese turistiche a causa di una eccezione della Ragioneria generale dello Stato, per problemi di copertura, e la seconda – assai importante – è che i parchi di divertimento possono fruire delle agevolazioni riservate al turismo, se svolgono attività di carattere turistico. La nota chiarisce infatti che “Peraltro, proprio al fine di venire incontro alla richiesta della commissione parlamentare, in realtà, la nonna contenuta nell’art. 4 del Codice del turismo, così come approvata, amplia notevolmente il novero delle imprese turistiche in quanto l’elenco contenuto nella stessa norma ha una mera funzione esemplificativa delle imprese e non tassativa, con conseguente possibilità delle altre imprese di accedere alle stesse agevolazioni di quelle turistiche se dimostrano che la loro attività è volta alla realizzazione dell’offerta turistica, con conseguente estensione delle agevolazioni, benefici e sovvenzioni previste per le imprese turistiche. In proposito è sufficiente confrontare il testo del previdente art. 7 1. 135 sul punto con il nuovo art. 4, in cui l’individuazione non è più rimessa ad ulteriori provvedimenti avvenendo unicamente sulla scorta della, invero generale e molto ampia, nozione normativa.” .
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