Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la circolare
n. 4962/2012 del 04/04/2012 per rispondere ai numerosi quesiti relativi all’uso
delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli
accessi mediante “tornelli”.

La nota evidenzia che i tornelli non rientrano nel  dimensionamento delle uscite di emergenza e
che “in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di
moduli necessari per l’esodo previsto, con la presente si intende specificare
le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti
minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di
emergenza”.

Ecco il testo della nota.

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“Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte
delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all’uso delle vie e uscite
di emergenza in presenza di sistemi di controllo di entrata/uscita degli
accessi mediante tornelli. Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite
di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite
attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di particolare sussistenza di
vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l’esodo previsto, con
la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di
tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere
considerati tra le vie e uscite di emergenza.

Considerato che i
tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave,
I’ interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7 dell’allegato IV
del D.lgs. n. 81i08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle
attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze
di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle
connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza
(esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di
emergenza).

Questo Dipartimento,
visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico
di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 20Il e di intesa con la Direzione
Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano
installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di
entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni
minime:

1.I’uscita di che
trattasi sia sempre presidiata;

2.un numero di
tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza
necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza,
lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio
all’esodo delle persone;

3.i sistemi di cui al
punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia I’ uscita
ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione
facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;

4.i tornelli devono
aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito
di mancanza di energia elettrica di rete;

5.informazione al personale:
ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i
tornelli deve essere informato circa I’ ubicazione e la modalità di azionamento
del dispositivo di cui al precedente punto 3);

6.informazione al
pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i
tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento
del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e
cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.

 

Tali condizioni richiedono che:

-l’uscita di cui trattasi sia sempre presidiata;

-il numero di tornelli, abbia larghezza complessiva non
inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, e siano dotati di sistemi atti a
consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione
tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;

-i sistemi di cui al punto precedente devono essere
azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo
attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e
accessibile nel verso dell’esodo;

-i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in
posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di
rete;

-ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui
sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la
modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);

-il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono
installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di
azionamento del dispositivo di cui al terzo punto mediante apposita segnaletica
e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli.”