Nella serata di venerdì è stato diffuso il decreto con il quale il Ministero dell’interno ha modificato la normativa sui buttafuori. Relativamente ai parchi di divertimento il decreto dispone che “per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività di cui all’articolo 5” del decreto 6 ottobre 2009, che riportiamo:
Art. 5. Impiego del personale addetto ai compiti di controllo
1. Nell’esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all’art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività:
a) controlli preliminari:
a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;
b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico:
b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
b.2) verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso;
b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture
pubbliche competenti;
c) controlli all’interno del locale:
c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, nè l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o
strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.
In sostanza, il Ministero, pur utilizzando un’spressione che sembra introdurre l’obbligo anche per coloro che verificano i biglietti, ha inteso includere nell’obbligo di iscrizione nell’elenco prefettizio gli addetti che svolgono “tutte” le attività di cui all’art. 5 ovvero, in sostanza, gli addetti alla sicurezza.
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