Nella serata di venerdì è stato diffuso il decreto con il quale il Ministero dell’interno ha modificato la normativa sui buttafuori. Relativamente ai parchi di divertimento il decreto dispone che “per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni del presente decreto si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività di cui all’articolo 5” del decreto 6 ottobre 2009, che riportiamo:

Art. 5. Impiego del personale addetto ai compiti di controllo

 

1. Nell’esercizio dei compiti di controllo, il personale di cui all’art. 1 del presente decreto procede alle seguenti attività:

 

a) controlli preliminari:

 

a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonchè di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l’incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

 

a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all’accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

 

b) controlli all’atto dell’accesso del pubblico:

 

b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;

 

b.2) verifica dell’eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un’età minima prevista per l’accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l’accesso;

 

b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l’eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture

 

pubbliche competenti;

 

c) controlli all’interno del locale:

 

c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

 

c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l’esercizio di pubbliche funzioni, nè l’uso della forza o di altri mezzi di coazione o l’esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l’incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l’obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o

 

strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

 

 

 

In sostanza, il Ministero, pur utilizzando un’spressione che sembra introdurre l’obbligo anche per coloro che verificano i biglietti, ha inteso includere nell’obbligo di iscrizione nell’elenco prefettizio gli addetti che svolgono “tutte” le attività di cui all’art. 5 ovvero, in sostanza, gli addetti alla sicurezza.