La legge 18 marzo 1968, n. 337 istituisce l’elenco delle attrazioni, ovvero lo strumento normativo per identificare cosa è in effetti “spettacolo viaggiante”. L’elenco viene aggiornato con decreto interministeriale quando necessario.
“Art. 4. È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico – costruttive,
delle caratteristiche funzionali e della denominazione.Dall’elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi – automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l’interno,
su conforme parere della commissione di cui all’articolo precedente.Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all’aggiornamento dello elenco.”
Può dunque considerarsi “spettacolo viaggiante” solo ciò che è incluso in questo elenco, che ha riflessi sulle autorizzazioni, sui profili fiscali e sulla normativa della sicurezza. Inoltre solo a queste tipologie di attrezzature è riconosciuto il contributo ministeriale per l’acquisto di nuove attrazioni.
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