La Registrazione delle Attrazioni
La normativa italiana prevede che ogni attrazione presente nei parchi di divertimento disponga di documentazione tecnica e sia verificata annualmente da un tecnico abilitato. Da alcuni anni è entrato in vigore il DM 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attivita’ di spettacolo viaggiante», in GU n. 136 del 14/6/2007. Il decreto introduce la procedura di registrazione delle attrazioni ed assegnazione di un codice identificativo attraverso una procedura che coinvolge le amministrazioni comunali. Su istanza del richiedente – esercente, produttore o detentore a qualsiasi titolo – corredata da «libretto dell’attività», manuale di uso e manutenzione e fascicolo tecnico, l’Amministrazione comunale, avvalendosi della Commissione comunale, se costituita, o provinciale di vigilanza sui luoghi di spettacolo, verifica la congruità della documentazione, effettua un sopralluogo per verificare l’attrazione nelle ordinarie condizioni d’uso, e rilascia un codice identificativo. Il codice verrà riportato su una targhetta metallica ed applicato stabilmente all’attrazione per consentirne l’identificazione. La procedura di registrazione riguarda le attrazioni nuove, le quali devono attestare la conformità alle norme tecniche in vigore – per le attrazioni la norma EN13814 – ed usate. Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi della procedura di registrazione: – DM 18 maggio 2007 – Nota sul concetto di “attività esistenti“ – Circolare Ministero Interno del 1° Dicembre 2009 – Dipartimento VV. FF.”Monitoraggio applicativo e raccolta di indirizzi procedurali” Prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 – Decreto ministeriale 23 Dicembre 2010- Differimento dei termini di applicazione al 31\12\2011 – Decreto ministeriale 28 dicembre 2011 – Differimento dei termini per l’esame delle domande presentate entro il 12/12/2009, al 31\12\2012